Esame di Avvocato 2009
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 11 novembre 2009)
Bando di esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato - Sessione 2009 - 16 luglio
2009
(pubblicato nella G.U. n. 58
del 31 luglio 2009 – 4a serie speciale)
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n.
36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme
integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo
1940, n. 254, recante modificazioni all’ordinamento forense; il
decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261,
contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per
la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata
dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 – lettera b); l’art. 2
della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla
disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la
professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n.
242, recante modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e
di avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, relativo al
regolamento alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di
procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa
alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e a norme in
materia di esercizio della professione forense; il
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante
modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod.,
nonché l’art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di
Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle
Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di Appello di Trento per l’anno 2009;
DECRETA
Art. 1
E’ indetta per l’anno 2009 una sessione di esami per
l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti
di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano
della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
1. L’esame ha carattere
teorico-pratico ed è scritto ed orale.
2. Le prove scritte sono
tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della
Giustizia ed hanno per oggetto:
1. la redazione di un parere motivato, da scegliersi
tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
2. la redazione di un parere motivato, da scegliersi
tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
3. la redazione di un atto giudiziario che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su
un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il
diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo.
3. Le prove orali
consistono:
1. nella discussione, dopo una succinta illustrazione
delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque
materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto
del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e
diritto comunitario;
2. nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento
forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si
terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
15 dicembre 2009: parere motivato in materia
regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett.
a); 16 dicembre 2009: parere motivato in
materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n.
2), lett. b); 17 dicembre 2009: atto
giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o
di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett.
c).
Art. 4
1. La domanda di
ammissione agli esami di cui all’art. 1, redatta su carta da
bollo, dovrà essere presentata, entro il 10 novembre 2009, alla
Corte di Appello indicata dall’art. 9, comma 3, D.P.R. 10
aprile 1990, n. 101.
2. Si considerano
prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente
comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
3. Nelle domande
dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle
indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4. Le domande stesse
dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti
all’imposta di bollo (euro 14,62):
1. diploma
originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello
stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente
autorità scolastica attestante l’avvenuto conseguimento della
laurea;
2. certificato
di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e degli
artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito
dall’art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del D.P.R. 10
aprile 1990, n. 101;
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di
euro 12,91 (dodici/novantuno) per l’ammissione agli esami
versata direttamente ad un concessionario della riscossione o
ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario
F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si
precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio
delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5. I candidati potranno
avvalersi del diritto di cui all’art. 46 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla
certificazione del conseguimento della laurea in
giurisprudenza.
6. I candidati hanno
facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (25
novembre 2009) precedenti a quello fissato per l’inizio delle
prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del
presente articolo. Il termine perentorio di cui sopra sarà da
considerarsi osservato solo se il certificato perverrà -e non
sarà meramente spedito- alle Corti di Appello entro il termine
stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del
termine previsto dall’art. 17 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
7. Coloro che si
trovano nelle condizioni previste nell’art.18, comma secondo,
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in
luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente
articolo un certificato dell’Amministrazione presso la quale
hanno prestato servizio, che comprovi il requisito
prescritto.
8. Per coloro che
abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice
procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel
certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le
istruttorie e gli altri affari trattati.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di
usare la lingua tedesca nelle prove dell’esame per l’iscrizione
negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
1. Ciascuno dei cinque
commissari d’esame dispone di dieci punti di merito per ogni
prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
2. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove
scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3. Sono considerati
idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le
prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non
inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1. I candidati
portatori di handicap devono indicare nella domanda l’ausilio
necessario in relazione all’handicap nonchè l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti
candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all’art.
1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in
legge 18 luglio 2003 n. 180.
Roma, 16 luglio 2009
IL MINISTRO
Angelino Alfano
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